giovedì 30 maggio 2019

RSPP : Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione


R.S.P.P. : Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione deve essere dotato sia di capacità tecnica e gestionale che di comunicazione e di mediazione.
E chiamato a  collaborare co il Medico Competente allo scopo di identificare le mansioni soggette alla sorveglianza sanitaria.

Datore di Lavoro : Il soggetto titolare e organizza le unità produttive.

Preposto : Persona che sovraintende alle attività lavorative, controllando la corretta esecuzione da parte dei lavoratori.

S.P.P.: Persona disegnata dal datore di lavoro, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dei rischi. Propone i programmi di formazione e informazione dei lavoratori.

Il Medico Competente: Collabora con il D.d.L. e con RSPP per programmare la sorveglianza sanitaria e attività di formazione per gli addetti al primo soccorso.

R.L.S.: Responsabile dei lavoratori per la sicurezza , persona eletta o disegnata dai lavoratori per quando concorre agli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. Partecipa alle riunione periotiche con il D.d.L, RSPP, Medico Competente.
Ha un continuo scambio con RSPP.

Addetto al primo soccorso: Tutte le aziende/studi professionali DEVONO incaricare gli addetti al Primo SOCCORSO e all’ANTINCENDIO, i quali devono effettuare una formazione specifica da aggiornare ogni 3 anni

Gli Organi di Vigilanza: RSPP stabilisce dei contatti con gli organi di vigilanza per avere dei suggerimenti, e in sede di ispezione il RSPP e il principale interlocutore per eventuali indagini e chiarimenti del DVR.

Vi sono inoltre figure che hanno diritto ad una formazione particolare (R.L.S , Lavoratori Incaricati delle Attività di Prevenzione Incendi, Lavoratori incaricati dell’attività del primo soccorso).

Valutazione dei Rischi: La stesura del DVR è una esclusiva responsabilità del D.d.L.
 Esso viene rielaborato nel caso delle modifiche del processo produttivo, modifiche dell’organizzazione del lavoro, modifiche della prevenzione e della protezione a seguito di infortuni sul lavoro significativi.

La figura dell’R.S.P.P. può essere svolta dal D.d.L. ( in possesso di attestato di partecipazione al sorso di formazione della durata di almeno 16 ore.
·        Az. Artigiane e industriali fino a 30 addetti.
·        Az. Agricole e zootecniche fino a 10 addetti.
·        Altre Az. Fino a 200 addetti.

La 81/2008 non prevede sanzione per RSPP, esso può essere sanzionato penalmente se laddove a una delega in materia di sicurezza oppure in caso di infortuni o malatie gravi.

Il D.d.L. fornisce al RSPP e al Medico Competente informazioni in merito (la natura dei rischi, l’organizzazione dei lavori, le malattie professionali, provvedimenti addottati dagli organi di vigilanza).