R.S.P.P. : Responsabile
del Servizio di Prevenzione e Protezione deve essere dotato sia di capacità
tecnica e gestionale che di comunicazione e di mediazione.
E
chiamato a collaborare co il Medico
Competente allo scopo di identificare le mansioni soggette alla sorveglianza
sanitaria.
Datore di Lavoro
: Il
soggetto titolare e organizza le unità produttive.
Preposto : Persona che
sovraintende alle attività lavorative,
controllando la corretta esecuzione da parte dei lavoratori.
S.P.P.: Persona
disegnata dal datore di lavoro, per coordinare il servizio di prevenzione e
protezione dei rischi. Propone i programmi di formazione e informazione dei
lavoratori.
Il Medico
Competente:
Collabora con il D.d.L. e con RSPP per programmare la sorveglianza sanitaria e
attività di formazione per gli addetti al primo soccorso.
R.L.S.: Responsabile dei
lavoratori per la sicurezza , persona eletta o disegnata dai lavoratori per
quando concorre agli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.
Partecipa alle riunione periotiche con il D.d.L, RSPP, Medico Competente.
Ha
un continuo scambio con RSPP.
Addetto al primo
soccorso: Tutte
le aziende/studi professionali DEVONO incaricare gli addetti al Primo SOCCORSO e all’ANTINCENDIO, i quali devono
effettuare una formazione specifica da aggiornare ogni 3 anni
Gli Organi di
Vigilanza: RSPP
stabilisce dei contatti con gli organi di vigilanza per avere dei suggerimenti,
e in sede di ispezione il RSPP e il principale interlocutore per eventuali
indagini e chiarimenti del DVR.
Vi
sono inoltre figure che hanno diritto ad una formazione particolare (R.L.S ,
Lavoratori Incaricati delle Attività di Prevenzione Incendi, Lavoratori incaricati
dell’attività del primo soccorso).
Valutazione dei
Rischi: La
stesura del DVR è una esclusiva responsabilità del D.d.L.
Esso viene rielaborato nel caso delle
modifiche del processo produttivo, modifiche dell’organizzazione del lavoro,
modifiche della prevenzione e della protezione a seguito di infortuni sul
lavoro significativi.
La
figura dell’R.S.P.P. può essere svolta dal D.d.L. ( in possesso di attestato di
partecipazione al sorso di formazione della durata di almeno 16 ore.
·
Az.
Artigiane e industriali fino a 30 addetti.
·
Az.
Agricole e zootecniche fino a 10 addetti.
·
Altre
Az. Fino a 200 addetti.
La
81/2008 non prevede sanzione per RSPP, esso può essere sanzionato penalmente se
laddove a una delega in materia di sicurezza oppure in caso di infortuni o
malatie gravi.
Il
D.d.L. fornisce al RSPP e al Medico Competente informazioni in merito (la
natura dei rischi, l’organizzazione dei lavori, le malattie professionali,
provvedimenti addottati dagli organi di vigilanza).
