L'addetto al servizio di prevenzione e protezione deve essere una persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali, indicati dall'art 32 del D.Lgs. 81/08.
Il Dirigente Scolastico(Datore di Lavoro),può assumere il ruolo di R.S.P.P., qualora il numero dei dipendenti, escluso gli allievi sia inferiore a 200 unità.
Se il Dirigente non ricopre il ruolo di RSPP, esso potrebbe essere individuato tra il personale interno alla struttura.
In assenza di personale ,l'istituti può avvalersi in maniera comune dell’opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista.
Ricordiamo che per ricoprire il ruolo di R.S.P.P. si deve essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di scuola secondaria ed inoltre di un attestato relativo alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relative attività.
Con l’entrata in vigore il D.Lgs. 81/08, è stato abrogato l’ex art.8, comma 11, D.Lgs.626/94 che prevedeva la trasmissione del nominativo del R.S.P.P. all’ispettorato provinciale del Lavoro e all’A.S.L. competente per territorio;
Il datore di lavoro quindi, non deve più trasmettere il nominativo dell’R.S.P.P. agli enti interessati ma deve indicare il nominativo del R.S.P.P. nel DVR così come sancito dall’art. 28, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 81/08.